IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; Visto l'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico- scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni; Visto il proprio precedente decreto in data 4 dicembre 1992 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 dicembre 1992 con il quale e' stata definita la perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Vista la propria ordinananza in data 22 aprile 1993 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1993 riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Sentiti la regione Campania e gli enti locali interessati in applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/91 in merito all'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi; Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione Salerno, con ordinanza del 24 febbraio 1993, ha ritenuto necessaria l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, di una nuova perimetrazione provvisoria; Ritenuto, pertanto, indispensabile ed urgente ottemperare alla citata ordinanza del tribunale amministrativo regionale procedendo all'individuazione di una nuova perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Considerato che, nell'ambito della consultazione degli enti locali interessati e' stato istituito anche un tavolo tecnico comprendente rappresentanti della regione Campania, della provincia di Salerno, delle comunita' montane, dei comuni interessati e del Ministero dell'ambiente; Visti gli elaborati tecnici prodotti dal suddetto tavolo tecnico; Visti, inoltre, gli elaborati, le osservazioni ed i contributi formulati dalla comunita' del Parco del Cilento, da singoli comuni e dalle comunita' montane interessate; Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere anche alla emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Decreta: Art. 1. Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' individuato come zona di importanza naturalistica, e costituisce perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.