IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  l'art.  5,  comma  2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che
attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza  ad  individuare
le  zone  di  importanza naturalistica nazionale ed internazionale su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente  la  disciplina
quadro  delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che definisce
le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
  Visto l'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 6 dicembre  1991,
n.  394,  che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e
Vallo di Diano;
  Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  che
attribuisce  al Ministero dell'ambiente la potesta' di individuare la
perimetrazione provvisoria dei  parchi,  previsti  dal  comma  1  del
medesimo  articolo,  sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-
scientifici  disponibili  presso  i  servizi  tecnici  nazionali,  le
amministrazioni statali e le regioni;
  Visto  il  proprio  precedente  decreto  in  data  4  dicembre 1992
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  300
del 22 dicembre 1992 con il quale e' stata definita la perimetrazione
provvisoria del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
  Vista  la propria ordinananza in data 22 aprile 1993 pubblicata sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  103  del  5  maggio
1993 riguardante le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio
ricadente nel perimetro provvisorio del Parco nazionale del Cilento e
Vallo di Diano;
  Sentiti  la  regione  Campania  e  gli  enti  locali interessati in
applicazione dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394/91  in  merito
all'adozione  delle  misure provvisorie di salvaguardia per garantire
la conservazione dello stato dei luoghi;
  Considerato  che  il  tribunale  amministrativo   regionale   della
Campania,  sezione  Salerno,  con  ordinanza del 24 febbraio 1993, ha
ritenuto necessaria l'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente,
di una nuova perimetrazione provvisoria;
  Ritenuto, pertanto,  indispensabile  ed  urgente  ottemperare  alla
citata  ordinanza  del  tribunale amministrativo regionale procedendo
all'individuazione di una nuova perimetrazione provvisoria del  Parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
  Considerato  che, nell'ambito della consultazione degli enti locali
interessati e' stato istituito anche un tavolo  tecnico  comprendente
rappresentanti  della  regione  Campania, della provincia di Salerno,
delle comunita' montane,  dei  comuni  interessati  e  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visti gli elaborati tecnici prodotti dal suddetto tavolo tecnico;
  Visti,  inoltre,  gli  elaborati,  le  osservazioni ed i contributi
formulati dalla comunita' del Parco del Cilento, da singoli comuni  e
dalle comunita' montane interessate;
  Ritenuto,  per  quanto sopra esposto, di dover procedere anche alla
emanazione delle norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art.
34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 Il territorio compreso nei confini di cui alla planimetria riportata
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  e'  individuato  come  zona  di importanza naturalistica, e
costituisce  perimetrazione  provvisoria  del  Parco  nazionale   del
Cilento  e  Vallo di Diano di cui all'art. 34, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394.